Statuto della Fondazione "dei Castelli e degli Iblei"
Su iniziativa della Banca di Credito Cooperativo dei "Castelli e degli Iblei", Società Cooperativa per Azioni, di seguito denominata anche "Ente Fondatore", è costituita ai sensi degli artt.14 e ss. del codice civile una Fondazione denominata "Fondazione dei Castelli e degli Iblei".
La sede legale della Fondazione è stabilita in Mazzarino, nel Corso Vittorio Emanuele n. 53.
La Fondazione è una persona giuridica privata senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale ed è costituita a tempo illimitato.
La Fondazione persegue scopi di pubblica utilità quali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e finalità volte al miglioramento delle condizioni morali, culturali, psico-fisiche, ambientali ed economiche delle popolazioni residenti nel territorio di competenza della Banca fondatrice mediante il sostegno di iniziative nei settori:
- educazione, istruzione e formazione professionale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, turistiche, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- prestazioni socio-sanitarie;
- tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente naturale, anche in relazione all'assetto del territorio e del paesaggio;
- promozione e sviluppo delle attività produttive locali (agricoltura, artigianato, commercio, servizi);
- sostegno all'attività sportiva dilettantistica;
- beneficenza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate;
- promozione della cultura e legalità.
I settori d'intervento saranno individuati ogni triennio dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione assicurando l'equilibrata destinazione delle risorse.
Per il raggiungimento delle proprie finalità la Fondazione, solo in via esemplificativa e non tassativa, potrà:
- promuovere, organizzare e finanziare, anche in collaborazione con Enti pubblici o soggetti privati, iniziative ed eventi a carattere culturale, seminari, convegni, concerti, spettacoli, mostre, conferenze e ricerche;
- organizzare e gestire in via diretta o indiretta, attività formative in campo sociale, sportivo e imprenditoriale, con particolare attenzione per la preparazione e formazione dei giovani, per l'approfondimento delle tematiche inerenti il sistema delle piccole e medie imprese, per l'educazione ai valori cooperativi e alle buone pratiche manageriali, per la promozione dell'innovazione tecnologica;
- sostenere le iniziative e le attività di cui sopra anche se promosse e/o organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati, purché riguardanti iniziative senza scopo di lucro;
- istituire e assegnare borse di studio, riconoscimenti e premi in favore di persone o organizzazioni distintisi in ambito culturale, sociale, scolastico, sportivo, imprenditoriale e scientifico;
- promuovere, sostenere e curare pubblicazioni e strumenti di comunicazione in genere, anche mediante lo svolgimento in proprio di attività editoriali funzionali ai propri scopi istituzionali;
- promuovere, sostenere e gestire strutture e centri culturali, ricreativi, sportivi, di assistenza sanitaria, biblioteche, videoteche e centri di documentazione, anche in collaborazione con altri Enti e organismi pubblici o privati.
La fondazione potrà inoltre compiere attività diverse da quelle sopra elencate ivi incluse attività commerciali, operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie purché abbiano carattere secondario e strumentale al raggiungimento degli scopi istituzionali, il tutto nei limiti consentiti dalla vigente normativa.
La Fondazione potrà:
- stipulare atti, contratti e convenzioni a titolo oneroso o gratuito di qualsiasi tipo, accettare e conseguire donazioni, eredità e legati, chiedere e ottenere mutui e altri finanziamenti e concedere garanzie reali e personali;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locataria, comodataria o posseduti a qualsiasi titolo;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione in tutto o in parte delle attività programmate, nonché del patrimonio immobiliare.
La Fondazione può coordinare la propria attività con quella di altri Enti aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione ad altre istituzioni, fondazioni, associazioni ed Enti senza scopo di lucro, la cui attività sia coerente con i propri scopi statutari.
La Fondazione non può concedere erogazioni o sovvenzioni, in forma diretta o indiretta, a enti o imprese, congregazioni laiche e religiose, per finalità diverse da quelle statutarie.
La fondazione, inoltre, non può intervenire in qualsiasi forma a favore di partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali e di patronato.
Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali Enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.
Il patrimonio indisponibile della Fondazione è costituito:
- dal fondo di dotazione di Euro 500.000,00 interamente versato dall'Ente Fondatore;
- da contributi, conferimenti ed altra liberalità che possano pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo destinati ad accrescere il patrimonio indisponibile.
Per il raggiungimento degli scopi istituzionali la Fondazione può utilizzare il fondo di gestione costituito da:
- le rendite ed i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio detratte le spese di gestione;
- dai beni mobili ed immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione non espressamente destinati al patrimonio indisponibile;
- da eventuali elargizioni, donazioni o disposizioni testamentarie, non espressamente destinate al patrimonio indisponibile;
- dai contributi pervenuti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Pubblici o soggetti privati, non attribuiti al patrimonio indisponibile;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse; da ogni altro contributo in qualsiasi forma concesso dal fondatore o da terzi.
Nell'amministrare il patrimonio la Fondazione osserva criteri prudenziali in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.
I beni del patrimonio indisponibile sono destinati a garantire la stabilità patrimoniale della Fondazione e non posso essere alienati, vincolati a garanzia o comunque destinati a copertura di oneri di gestione o al finanziamento di attività istituzionali qualora non vengono contestualmente individuati altri beni da destinare a mantenere invariato il valore del patrimonio indisponibile.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della stessa e per la realizzazione dei propri scopi.
La Fondazione gode di piena ed insindacabile autonomia nella determinazione di interventi attuativi degli scopi istituzionali. L'assegnazione di contributi in qualsiasi forma non costituisce obbligazione passiva verso il beneficiario.
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione motivata, può revocare gli interventi disposti.
Sono organi della Fondazione:
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente;
- L'Organo di Controllo.
I componenti gli organi della Fondazione devono essere cittadini italiani legalmente capaci, di indiscussa probità e dotati dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, come determinati dalla legge e dallo Statuto dell'Ente fondatore per la nomina ad amministratore e sindaco dello stesso Ente.
Non possono ricoprire la carica di componente il Consiglio di Amministrazione o di Organo di Controllo e se nominati decadono:
- i titolari di cariche elettive e i membri delle giunte di Enti e Amministrazioni Pubbliche;
- i dirigenti di Enti e associazioni a carattere politico e sindacale;
- i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci in carica dell'Ente fondatore;
- coloro che abbiano causato danni alla Fondazione e/o all'Ente fondatore o abbiano liti pendenti con essi;
- coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 del C.C..
I componenti degli organi della Fondazione che dopo la nomina vengano a trovarsi in una delle situazioni sopra indicate devono tempestivamente informare il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per gli adempimenti di competenza e decadono con deliberazione dello stesso.
I componenti cessati dall'incarico nel corso del mandato vengono sostituiti senza indugio con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione; i soggetti così nominati restano in carica fino alla scadenza dell'organo di cui fanno parte. Nel caso in cui l'anticipata cessazione dall'incarico riguardi il Presidente o il vice Presidente della fondazione, con la nomina del sostituto dovrà essere effettuata anche la designazione del nuovo Presidente o vice Presidente.
L'assenza ingiustificata per tre adunanze consecutive del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dalla carica.
Il Consiglio di amministrazione si compone di cinque (5) membri e dura in carica per cinque (5) anni e scade con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di ogni quinquennio.
I primi componenti del consiglio di amministrazione vengono nominati dall'ente fondatore attraverso il Consiglio di Amministrazione di quest'ultimo, che contestualmente nominerà il Presidente ed il vice Presidente. Successivamente i consiglieri vengono nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione in carica.
Nel caso di morte, decadenza o dimissioni di uno o più amministratori quelli rimasti in carica procederanno alla nomina degli amministratori subentranti, che rimarranno in carica sino alla scadenza degli altri membri, per cooptazione. I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.
Al Presidente spetta, oltre al gettone di presenza, un compenso per l’espletamento del mandato e ai consiglieri un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell’organo amministrativo.
Tutti gli amministratori hanno diritto al rimborso delle spese documentate e sostenute per l’espletamento della carica. La misura e le modalità di erogazione del compenso e del gettone di presenza sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione e proporzionate all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nessuno escluso, e può compiere ogni atto necessario al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.
Sono di competenza del Consiglio di Amministrazione:
- la nomina dei suoi componenti e del Presidente e del Vice Presidente;
- nominare il componente dell'organo di Controllo;
- la redazione del bilancio d'esercizio con la nota integrativa e la relazione sulla gestione del patrimonio, contenente l'indicazione dei criteri seguiti nella gestione e nella programmazione delle attività e degli interventi per il perseguimento degli scopi statutari;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio acquisito il parere non vincolante del Consiglio di Amministrazione dell'ente fondatore e dell'organo di controllo; a tal fine gli amministratori trasmetteranno all'ente fondatore e all'organo di controllo la relazione illustrativa del bilancio consuntivo;
- la redazione dei documenti programmatici previsionali;
- la redazione dei regolamenti interni per l'esercizio in concreto dell'attività istituzionale finalizzati a disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative per il perseguimento dei fini istituzionali nonché i criteri da seguire per le erogazioni delle rendite nell'ambito degli stessi;
- la definizione delle norme relative all'organico e al trattamento del personale, l'assunzione dei dipendenti, la determinazione del relativo compenso, l'adozione dei provvedimenti disciplinari, la rimozione, il collocamento a riposo;
- l'affidamento, anche in via continuativa, di funzioni e servizi a soggetti esterni;
- la nomina del Segretario della Fondazione e la determinazione del suo compenso;
- l'istituzione di eventuali comitati a carattere consultivo che, senza oneri finanziari per la Fondazione, potranno coadiuvare gli amministratori nella programmazione delle attività e nella pianificazione degli interventi;
- le nomine e le designazioni di amministratori e sindaci in eventuali Enti strumentali all'attività della Fondazione;
- la stipula di contratti di compravendita, di locazione e di comodato, nonché la concessione di garanzie reali e personali;
- deliberare eventuali modifiche dello Statuto.
In definitiva, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutti gli atti necessari o utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Può delegare, altresì, particolari poteri ad uno o più dei suoi componenti, al Segretario o ai dipendenti, determinando i limiti della delega. I titolari delle deleghe provvedono a fornire adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione in merito all'assolvimento del mandato.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno sei volte l'anno su convocazione del Presidente, trasmessa almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli amministratori e all'organo di revisione, a mezzo pec o mail all'indirizzo comunicato da ciascun componente alla segreteria della Fondazione contestualmente all'accettazione della carica.
Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato senza indugio qualora ne faccia richiesta scritta la maggioranza degli amministratori o l'organo di controllo.
L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e possono svolgersi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché sito nel territorio di competenza operativa dell'Ente fondatore, ove risulta presente con proprie filiali.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente; in caso di impedimento o assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età. Le riunioni sono valide se presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni sono adottate con voto palese, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce. Le deliberazioni di cui al precedente articolo 7 lettere a), b) ed o) devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art.2475 ter C.C., pertanto gli amministratori eventualmente interessati alla deliberazione, in proprio o per conto di terzi, devono fornire circostanziata informativa al Consiglio prima della deliberazione, e rispondono dei danni derivati alla Fondazione dalla loro azione od omissione. Il Segretario della fondazione redige e trascrive su apposito libro il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la seduta.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.
Il Presidente:
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno;
- svolge attività di impulso e di coordinamento dell'attività degli organi;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, organismi, soggetti privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.
In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito in tutti i suoi compiti e poteri dal vice Presidente. Nei casi di necessità e urgenza il Presidente può adottare gli atti e i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica dell'organo collegiale, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal regolamento della Fondazione.
Il Segretario della Fondazione è nominato dal Consiglio di Amministrazione che stabilisce natura, durata, qualifica e remunerazione del rapporto.
Il Segretario assolve alle seguenti funzioni:
- assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige i rispettivi verbali;
- istruisce gli atti per le deliberazioni degli organi della Fondazione ed esegue le deliberazioni stesse;
- cura l'organizzazione e l'attività amministrativa della Fondazione e i relativi adempimenti contabili e fiscali;
- predispone i mezzi necessari per la concreta attuazione delle singole iniziative;
- dirige gli uffici e il personale, anche volontario, di cui la fondazione si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
- compie gli atti per i quali abbia avuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente.
La carica di Segretario è incompatibile con quella di componente gli organi della Fondazione.
L'Organo di Controllo è monocratico costituito da un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro. All'Organo di Controllo si applicano gli artt.2397 e 2399 del C.C..
L'organo di controllo è nominato per la prima volta dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore e successivamente dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Esso dura in carica per tre esercizi e può essere riconfermato. All’Organo di controllo spetta un compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina in misura proporzionata all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del suo ufficio.
L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sulla regolare tenuta delle scritture contabili. Esso controlla la regolare tenuta della contabilità, la rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili ed il rispetto delle norme per la redazione dei bilanci. Redige una relazione sul bilancio consuntivo di esercizio che trasmette al Consiglio di Amministrazione della Fondazione e al Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore almeno quindici giorni prima della riunione avente ad oggetto il parere dell'Ente fondatore al preventivo di gestione e al bilancio. L'organo di controllo può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione tiene i libri delle adunanze e delle deliberazioni dei propri organi, il libro giornale, il libro inventari e gli altri libri contabili necessari per la propria attività ed in relazione alla natura giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano le disposizioni del Codice Civile.
La contabilità della Fondazione è curata in conformità alle disposizioni di legge, anche di natura fiscale.
L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.
Il Consiglio di Amministrazione predispone il preventivo di gestione relativo al successivo esercizio entro il 31 dicembre di ogni anno, nonché il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente entro il 28 febbraio di ogni anno. Predispone, altresì, la relazione illustrativa prevista dall'art. 7 del presente Statuto, che trasmette entro il 15 marzo successivo al Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore. Al bilancio consuntivo deve essere allegato l'elenco completo dei soggetti che nel corso dell'esercizio hanno beneficiato delle erogazioni nonché degli interventi di qualsiasi tipo effettuati dalla Fondazione, con l'indicazione dei relativi importi e delle modalità di corresponsione. Il suddetto elenco deve essere messo a disposizione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore unitamente alla relazione degli amministratori sulla gestione.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, tenuto conto del parere dell'Organo di Controllo e del Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore, approva il bilancio consuntivo e il preventivo di gestione.
Tutti gli utili e avanzi di gestione comunque conseguiti dalla Fondazione, al netto delle spese di gestione, sono destinati, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto, all'incremento del fondo di dotazione o del fondo di gestione, a insindacabile giudizio dell'organo amministrativo.
E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione sia consentita per legge.
Qualora si verifichi uno dei casi di estinzione previsti dalla legge è esclusa la trasformazione della Fondazione o la sua fusione con altre istituzioni analoghe e si procede alla liquidazione.
La liquidazione del patrimonio si svolge secondo le disposizioni di Legge tempo per tempo vigenti in materia di fondazioni.
I primi componenti degli organi sociali saranno nominati dall'Ente fondatore nell'atto costitutivo.
Il primo esercizio finanziario avrà termine il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello di costituzione della Fondazione. Il preventivo di gestione relativo al primo esercizio dovrà essere predisposto entro il 31 dicembre successivo al legale riconoscimento della Fondazione.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e alle altre norme di legge vigenti in materia.